COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 21
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni."
(1946)